Operaio in sciopero (io)

Operaio in sciopero (io)
Bologna 27/01/2011

Gli articoli scritti su l'Unità, e sul Mercurio!

giovedì 4 marzo 2010

Alla fine ci stanno riuscendo!!!!

Non è ricco chi ha una montagna di soldi,bensì chi ha il neccessario per vivere!

Aggirato l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori


Il collegato-lavoro (Legge 1167-B), approvato ieri al Senato, contiene le più svariate norme, alcune delle quali di estrema gravità.
Ho già commentato il comma 8 dell’art. 48, che prevede l’apprendistato a 15 anni, in contrasto con l’obbligo di istruzione fino a 16 anni.
Altra disposizione dagli effetti estremamente rischiosi e gravi per i lavoratori è contenuta nel comma 5 dell’art. 31, che norma l’arbitrato cosiddetto “di equità”. L’arbitrato può essere uno strumento utile per risolvere rapidamente le controversie di lavoro, nel pieno rispetto delle leggi vigenti. La norma dell’art. 31, invece, facendo riferimento all’equità, consente all’arbitro di decidere a prescindere o contro la legge, anche contro quelle norme inderogabili per la tutela del lavoro, senza possibilità di ricorrere al giudice. È evidente che queste norme sono poste a tutela del lavoratore, in quanto soggetto più debole nell’ambito del rapporto di lavoro. Si tratta, ad esempio, della non possibilità della rinuncia alle ferie, del limite massimo dell’orario di lavoro, delle norme sulla sicurezza e sul licenziamento ingiusto (articolo 18). Anche queste norme possono essere derogate nell’ambito dell’arbitrato. Né vale sottolineare che l’arbitrato è volontario, dal momento che si possono verificare numerose situazioni in cui al lavoratore non è consentito non accogliere la procedura arbitrale.
La norma dell’art. 31 comma 5 del collegato-lavoro, che riguarda il lavoro pubblico e quello privato, è inaccettabile nel merito e presenta molti elementi di incostituzionalità.

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